La Legge 11 del 2 febbraio 2024, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, cosiddetto Decreto Energia 2023, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.31 del 07 febbraio 2024). Prevede, tra le misure, “disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia”. Ecco i punti principali
Sicurezza energetica
La legge 11/2024 prevede:
- riforma delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese “energivore”), in modo da adeguare la disciplina nazionale a quella europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022;
- semplificazione amministrativa di alcune procedure in materia energetica, al fine di rimuovere gli ostacoli amministrativi e procedurali che possono condizionare negativamente le attività economiche;
- accelerazione degli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile (fotovoltaico ed eolico);
- coltivazione idrocarburi: rilascio di nuovi titoli abilitativi a un prezzo che rifletta il costo di produzione più il congruo tasso di remunerazione, a fronte dell’impegno dei soggetti interessati a cedere quantitativi di gas al GSE che, a sua volta, si impegna ad allocarli sul mercato, destinandoli prioritariamente alle imprese “gasivore”.
- un sistema transitorio di supporto per garantire il mantenimento in esercizio di impianti alimentati con bioliquidi sostenibili;
- semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti e misure per il risparmio idrico nelle centrali termoelettriche, con la realizzazione di condensatori ad aria;
- realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente o ammodernamento di quelli esistenti: riconosciute agevolazioni a 15 progetti che, seppur rientranti tra quelli ammissibili e finanziabili, non sono stati finanziati a valere sulle risorse del PNRR.
Incentivi e semplificazioni per la sicurezza energetica
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha ulteriormente dettagliato gli aspetti più economici del Decreto Energia 2023 che prevede nello specifico
- un fondo per Regioni e Province Autonome da 350 milioni l’anno fino al 2032 per misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale a fronte dell’installazione di impianti rinnovabili in aree idonee;
- un sistema di incentivazione a installare impianti a fonti rinnovabili rivolto a circa 3800 imprese a forte consumo di energia elettrica come quelle della chimica, del vetro e del tessile. Queste potranno vedersi anticipare dal GSE gli effetti della realizzazione di questi impianti, da restituire nei successivi venti anni;
- l’acquisto a prezzo vantaggioso di gas per circa mille aziende gasivore (quali quelle della siderurgia, della carta e del vetro), attraverso il GSE e il rilascio di nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi.
Previste, inoltre, iniziative specifiche come:
- un portale digitale con dati e informazioni sullo sviluppo della rete elettrica nazionale;
- la possibilità di autocandidature da parte di enti territoriali a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, per promuovere la possibilità di una più celere individuazione dell’area di stoccaggio;
- interventi normativi e l’avvio di un nuovo studio per valorizzare la filiera della cattura e stoccaggio di carbonio (CCS).
Energie rinnovabili
Una delle parti più interessanti del Decreto riguarda le misure volte ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile (Articolo 1 commi 1-3). Nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie, gli enti concedenti, ai fini dell’individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il bisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Sviluppo delle capacità di generazione dell’energia da fonti rinnovabili
Il comma 2 demanda al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l’8 febbraio 2024, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore, secondo criteri dettagliati nelle lettere da a) ad n) del medesimo comma. Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un’anticipazione di parte dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell’entrata in esercizio degli impianti interessati. L’anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche.
Eolico offshore galleggiante
Quanto agli impianti eolici galleggianti in mare, la Legge prevede l’individuazione di aree demaniali marittime, in due porti del Mezzogiorno (Porto Empedocle e Gioia Tauro) soggetti alla gestione di un’Autorità di sistema portuale, da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee allo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti.
Promozione impianti rigassificazione GNL
L’articolo 2, al comma 2, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
Incentivi Concessioni geotermiche
L’articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, al comma 1, lettera 0a), rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell’impianto. La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali.
Il comma 1, lettera a), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lett. a), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l’indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lett. a), n. 1).
Un ulteriore comma 1-bis proroga al 31 dicembre 2027 la data di entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal D.M. 29 giugno 2016.
Incentivi energia da Biomasse
Il comma 3, alla lettera c), dispone, con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, che le disposizioni sulla certificazione della sostenibilità dei carburanti (di cui all’articolo 43, comma 1 del D.lgs. n. 199/2021) – si applicano secondo quanto previsto dal decreto ministeriale che dovrà procedere ad un aggiornamento della disciplina del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità.
Incentivi impianti fotovoltaici
L‘articolo 4-ter prevede ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili:
- ll comma 1 dispone in ordine alle attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei RAEE fotovoltaici;
- Il comma 2 ammette ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, disponendo che essi siano esclusi dagli incentivi previsti esclusivamente dal D.lgs. n. 28/2011, e non, quindi, dal nuovo sistema incentivante di cui al D.lgs. n. 199/2021, il quale viene contestualmente modificato dal comma 3 lett. a) e b). In particolare, la lettera a), dispone che è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi per interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole a parità della superficie di suolo agricolo occupata e incremento della potenza complessiva. La lettera b) adegua la disciplina dei meccanismi d’asta al ribasso, sopprimendo la previsione che consente l’accesso ai meccanismi d’asta ai (soli) impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee.
Incentivi alla produzione di Biometano
L’articolo 5, al comma 3-ter, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022 – recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione.
Incentivi a teleriscaldamento e teleraffrescamento
L’articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, assegnando delle risorse finanziarie ai progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento o all’ammodernamento di sistemi esistenti.






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