La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha segnato un punto di svolta nell’evoluzione dei principi fondamentali della Costituzione italiana, intervenendo direttamente sugli articoli 9 e 41. Non si tratta di un semplice aggiornamento lessicale, ma dell’esplicitazione, a livello costituzionale, di un nucleo di valori che già da tempo erano emersi nella giurisprudenza costituzionale e nel diritto dell’Unione europea.
Il nuovo assetto dell’articolo 9: la tutela dell’ambiente come principio fondamentale
Il nuovo articolo 9 della Costituzione stabilisce che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, includendo inoltre la protezione degli animali nei limiti della legge statale. Questo inciso produce un effetto sistemico rilevante: l’ambiente non è più soltanto un valore costituzionalmente rilevante ricavato in via interpretativa, ma diventa un principio espresso e autonomo della Carta fondamentale.
La scelta del legislatore costituzionale consolida una linea già tracciata dalla Corte costituzionale, che aveva progressivamente ricostruito la materia ambientale come bene unitario e primario. In particolare, la Corte ha affermato:
– con la sentenza n. 210 del 1987, l’unitarietà del bene ambiente, superando la tradizionale frammentazione settoriale tra aria, acqua e suolo;
– con le sentenze n. 641 del 1987 e n. 85 del 2013, la necessità di un bilanciamento tra tutela ambientale e altri interessi costituzionali, precisando tuttavia che tale bilanciamento non può mai intaccare il nucleo essenziale della protezione ambientale.
La riforma del 2022 recepisce e supera questo impianto giurisprudenziale: ciò che era costruito per via interpretativa diventa ora parametro costituzionale diretto, con conseguente vincolatività immediata per legislatore, amministrazione e giudice.
La modifica dell’articolo 41 e il limite ambientale all’iniziativa economica
La revisione dell’articolo 41 della Costituzione rafforza ulteriormente il nuovo assetto. L’iniziativa economica privata, pur rimanendo libera, non può svolgersi in contrasto con la sicurezza, la libertà, la dignità umana, la salute e ora anche con l’ambiente.
Inoltre, la disposizione affida alla legge il compito di indirizzare e coordinare l’attività economica non solo a fini sociali, ma anche ambientali. Ne deriva una trasformazione sostanziale del modello costituzionale dell’economia:
– la tutela ambientale diventa un limite esterno all’iniziativa economica privata, di rango costituzionale;
– le attività produttive devono essere valutate anche in termini di compatibilità ecologica, non solo economica o sociale;
– l’intervento pubblico assume una funzione di indirizzo ambientale strutturale, non contingente.
L’interazione con il diritto ambientale europeo e la normativa di settore
Il nuovo assetto costituzionale si innesta in un sistema multilivello già fortemente orientato alla tutela ambientale. Sul piano europeo, l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea impone un elevato livello di protezione ambientale. Inoltre, l’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sancisce i principi cardine della politica ambientale europea: precauzione, prevenzione, correzione del danno alla fonte e “chi inquina paga”.
Questi principi hanno diretta ricaduta sull’ordinamento interno, in particolare attraverso il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), che disciplina strumenti fondamentali quali: Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
A seguito della riforma costituzionale, tali strumenti non sono più solo tecniche amministrative di settore, ma assumono una funzione coerente con il dettato costituzionale, diventando strumenti necessari di attuazione del principio di tutela ambientale.
Ricadute operative sull’azione amministrativa
Il nuovo quadro costituzionale incide in modo diretto sull’attività delle pubbliche amministrazioni, imponendo un ripensamento dei procedimenti amministrativi alla luce del principio di integrazione ambientale.
In primo luogo, il principio generale di cui all’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui l’attività amministrativa deve perseguire i fini determinati dalla legge nel rispetto dei principi dell’ordinamento, oggi deve essere letto in combinazione con il parametro costituzionale ambientale. Ne deriva che:
– l’istruttoria amministrativa deve essere completa anche sotto il profilo ambientale, pena l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria o carenza motivazionale;
– la motivazione degli atti amministrativi deve dare conto del bilanciamento tra interessi economici e tutela ambientale, soprattutto nei casi di impatti potenzialmente significativi;
– il principio di precauzione assume valore operativo diretto nei casi di incertezza scientifica.
Sul piano giurisdizionale, il giudice amministrativo è chiamato a utilizzare il parametro costituzionale ambientale non solo come criterio interpretativo, ma anche come parametro di legittimità dell’azione amministrativa, con particolare riferimento a:
– eccesso di potere per illogicità del bilanciamento;
– insufficienza istruttoria in materia ambientale;
– sproporzione tra interessi economici e protezione ambientale.
Pianificazione territoriale e governo del territorio
La riforma incide profondamente anche sulla pianificazione urbanistica e territoriale. Gli strumenti di governo del territorio devono necessariamente incorporare la dimensione ambientale, in particolare attraverso:
– l’obbligatorietà della Valutazione Ambientale Strategica per piani e programmi;
– il coordinamento con la normativa sul consumo di suolo e sulla rigenerazione urbana;
– l’integrazione dei profili di rischio idrogeologico e climatico;
– l’adeguamento alle strategie di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.
In questo senso, la pianificazione non è più solo strumento di ordinato sviluppo del territorio, ma diventa anche strumento di attuazione della resilienza ambientale e climatica.
Attività economiche e procedimenti autorizzatori
Le ricadute si estendono anche ai procedimenti autorizzatori, in particolare in ambito SUAP, edilizio e produttivo.
Il rilascio di titoli abilitativi presuppone oggi:
– una verifica sostanziale della compatibilità ambientale dell’intervento;
– il coordinamento tra strumenti autorizzatori ambientali (VIA, AIA, AUA);
– l’applicazione del principio di precauzione nei casi di incertezza scientifica non risolvibile con gli strumenti istruttori ordinari.
Ne consegue che la valutazione ambientale non è più un segmento procedimentale autonomo, ma un elemento trasversale dell’intero procedimento amministrativo.
Enti locali e autonomia statutaria
Per gli enti territoriali, la riforma costituzionale incide indirettamente ma in modo significativo sull’autonomia normativa.
L’articolo 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) riconosce ai Comuni autonomia statutaria, consentendo di definire i principi fondamentali dell’ente. Alla luce della riforma, si è consolidata nella prassi amministrativa la tendenza ad adeguare gli statuti comunali introducendo:
– il richiamo espresso alla tutela dell’ambiente e delle future generazioni;
– l’indicazione di obiettivi di sostenibilità nelle politiche locali;
– strumenti di partecipazione su tematiche ambientali e urbanistiche.
Tale adeguamento non ha natura meramente formale, ma incide concretamente sulla programmazione strategica (Documento Unico di Programmazione), sulla pianificazione urbanistica e sull’attività regolamentare dell’ente.
Considerazioni conclusive
La riforma costituzionale del 2022 determina un mutamento strutturale dell’ordinamento: la tutela dell’ambiente non è più un valore derivato o settoriale, ma un principio fondamentale direttamente espresso nella Costituzione.
Questo comporta che l’ambiente diventa un parametro vincolante dell’azione legislativa, amministrativa e giurisdizionale. Ne deriva un modello in cui la sostenibilità ambientale non è una scelta politica discrezionale, ma un limite giuridico intrinseco all’esercizio del potere pubblico e all’attività economica privata, con effetti immediati sull’organizzazione e sull’azione concreta delle amministrazioni pubbliche.
di Concetta Grassi





Lascia un commento